Approfondimenti: Dichiarazione di fallimento

BG Partners – Pavia

La dichiarazione di fallimento produce per il fallito la perdita della disponibilità giuridica del proprio patrimonio. Il fallito viene spossessato dei suoi beni che passano all’amministrazione del curatore che li prende in consegna.
Il fallito si può avvalere dell’azione di revocatoria ordinaria e quella fallimentare ( art 66 e 67 della  legge fallimentare). Entrambe le azioni producono l’inopponibilità’ al fallimento degli atti compiuti in frode ai creditori. La seconda azione garantisce la soddisfazione paritaria dei creditori, cioè tutela l’interesse del singolo creditore.

Per quanto riguarda gli atti sottoposti alla revocatoria fallimentare, il legislatore ha distinto in due categorie:

  • Atti a titolo oneroso, pagamenti di debiti scaduti e garanzie che presentino anormalità tali da far sospettare l’intenzione fraudolenta.
  • Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie che non presentino irregolarità.

Tutte le azioni revocatorie esercitate dal curatore non possano più essere accettate decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell’atto (art 69 bis legge fallimentare).